Descrizione
L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1).
L'amministratore di sostegno agisce nei seguenti ambiti:
- la cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa)
- la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (amministrazione di beni mobili - stipendi, pensioni, portafoglio titoli – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
Il ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno può essere inoltrato al tribunale, dal servizio sociale professionale, nei casi in cui sia assente la rete familiare o in presenza, all'interno della stessa, di una elevata conflittualità, a fronte dell’impellente necessità di intervenire a tutela del soggetto.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente.
Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.